Contributi 2022

Unpli APS intende richiamare la Vostra attenzione sulla scadenza del prossimo 30 giugno 2022, data entro la quale le nostre Pro Loco sono chiamate a 2 importanti scadenze che riguardano la pubblicazione dei Bilanci consuntivi 2022, per chi già iscritte al RUNTS e la pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio sociale precedente pari o superiori a 10mila euro. 

A tal fine si forniscono alcune indicazioni.

Deposito dei bilanci e rendiconti delle raccolte fondi

Come già ribadito in diverse precedenti comunicazioni, è fissato al prossimo 30 giugno 2023 il termine previsto da legge ai fini del deposito annuale dei bilanci d’esercizio (art. 48, comma 3 d.lgs. 117/2017 o Codice del Terzo Settore). In particolare, rientrano nell’obbligo di deposito: 

  • il bilancio d’esercizio 2022, redatto in conformità alla modulistica di cui al D.M. 5 marzo 2020, n. 39; 
  • il bilancio sociale, che è obbligatorio per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro annui; 
  • i rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’esercizio 2022, da allegare allo stesso fascicolo di bilancio (in conformità alle linee guida sulla raccolta fondi di cui al D.M. 9 giugno 2022). 

A livello soggettivo, sono obbligati al deposito, in qualità di ente del Terzo Settore, tutti i Comitati Regionali, Provinciali e Articolazioni Territoriali UNPLI e le Associazioni Pro Loco dotate della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e iscritte nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore. 

A livello operativo, come già a vostra conoscenza, il deposito documentale potrà essere effettuato tramite la piattaforma MyUnpli nella apposita sezione Contabilità o, per chi munito di SPID e firma digitale, direttamente sulla piattaforma telematica del Runts. 

Il mancato deposito dei bilanci non determina la cancellazione d’ufficio dell’Associazione dal RUNTS. 

In particolare, in caso di inadempimento, il competente ufficio del RUNTS diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e specificando che, in caso di mancata ottemperanza, l’ufficio stesso dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dell’ente dal RUNTS (ai sensi dell’art. 20, comma 7 D.M. 106/2020). 

Inoltre, in caso di inadempimento, a carico degli amministratori si applica altresì l’art. 2630 c.c., che prevede – nei casi di mancata denuncia/comunicazione/depositi – la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione è ridotta ad 1/3. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di 1/3. 

Pubblicazione Contributi Pubblici 2022 

L’obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privilegio di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte: 

  • delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
  • dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e la cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

Pur non menzionandoli nello specifico, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli Enti del Terzo Settore. 

L’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10mila euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. 

Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10mila euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. 

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione. I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”.

 Si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. 

Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato. Indicazioni specifiche sono previste per le somme ricevute a titolo di 5 per mille, le quali non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10mila euro. Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione. 

Il limite dei 10mila euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9mila euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10mila euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).


Le associazioni, devono pubblicare, entro il 30 giugno 2023, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

A tal fine, l’UNPLI APS quale Rete associativa, ha predisposto in questa pagina un apposito spazio cui, seguendo le indicazioni qui sotto riportate, procedere alla pubblicazione dei contributi pubblici 2022, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 124/2017.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i
diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.
Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.
Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore
sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.


I soggetti associati ad UNPLI che siano interessati possono scaricare l’apposito modello di richiesta ed inviarlo compilato all’indirizzo mail segreterianazionale@unpli.info

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni, pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dai nostri associati che ne hanno fatta richiesta.

Scarica la richiesta di pubblicazione da compilare, firmare e caricare nel form accanto.

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